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Sez. 1, Sentenza n. 774 del 28/01/1983 (Rv. 425519 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - OPPOSIZIONE NELLA PRIMA UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA CONSULENZA STESSA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425519-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - OPPOSIZIONE NELLA PRIMA UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA CONSULENZA STESSA - NECESSITÀ.*

La nullità della consulenza tecnica, per omissione della comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni, non può essere eccepita dopo la prima udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in tale udienza sia stato richiesto e disposto un mero rinvio, in quanto l'art. 157 secondo comma cod. proc. civ., secondo il quale la parte interessata ha l'Onere di opporre la nullità (sanabile) nella prima "istanza" o difesa successiva, si riferisce a qualsiasi richiesta, ivi compresa quella rivolta a conseguire un semplice provvedimento ordinatorio. (V 5908/81, mass n 416669; (V 372/80, mass n 403756).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)