Sez. L, Sentenza n. 4758 del 26/07/1988 (Rv. 459591 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - FORME - OMISSIONE - NULLITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - FORME - OMISSIONE - NULLITÀ - LIMITI.*
Ove il consulente tecnico autorizzato, a norma dell'art. 194 cod. proc. civ. a compiere indagine senza la presenza del giudice, non abbia dato comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza e con biglietto di cancelleria da comunicarsi a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., la consulenza è affetta da nullità, tranne che non risulti in concreto - secondo una valutazione riservata al giudice del merito - che non siano stati violati i diritti della difesa per il fatto che le parti abbiano ricevuto egualmente notizia (anche oralmente) dell'inizio delle operazioni peritali ovvero abbiano comunque effettivamente presenziato a tali operazioni. (V 1500/87, mass n 450950; (V 6612/87, mass n 454839).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)