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Sez. 2, Sentenza n. 11042 del 15/07/2003 (Rv. 565078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità - Funzione - Riferimento a capo autonomo ovvero dipendente dalla sentenza impugnata in via principale - Irrilevanza - Situazione di reciproca soccombenza - Nozione.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. Questo principio trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali che è consequenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale; la situazione di reciproca soccombenza va, inoltre, intesa in senso ampio ed in essa deve essere ricompresa anche la soccombenza concernente le statuizioni che, benché non incidano sulla parte dispositiva, decidono questioni sollevate nel processo e dibattute tra le parti, potenzialmente idonee ad orientare la decisione in senso sfavorevole alla parte che ha visto accolte le proprie tesi, anche se la decisione sia stata poi fondata su altre considerazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)