Sez. 3, Sentenza n. 19155 del 29/09/2005 (Rv. 584097 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità - Funzione - Riferimento a capo della sentenza autonomo rispetto a quelli impugnati in via principale - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'art. 334 cod. proc. civ. che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 cod. proc. civ.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire lo spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza, è rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)