Sez. 2, Sentenza n. 12982 del 23/11/1999 (Rv. 531414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità - Funzione - Riferimento a capo autonomo ovvero dipendente dalla sentenza impugnata in via principale - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'art.334 cod.proc.civ. che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 cod.proc.civ.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire lo spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza, è rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. Tale principio trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali che è consequenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)