Sez. 5, Sentenza n. 27674 del 11/12/2013 (Rv. 629440 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accisa sul consumo di gas metano - Evasione - Sentenza penale di prescrizione del reato - Effetti sul potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria e sul termine di prescrizione ex art. 19 r.d.l. n. 334 del 1939.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
La sentenza penale, con la quale è stata dichiarata la prescrizione dei reati in materia di evasione di accisa sul consumo di gas metano per uso domestico, destinato, invece, ad autotrazione (e soggetto, quindi, ad un'aliquota di imposta più elevata), da un lato, non incide sul potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, che viene meno solo per effetto di una pronuncia assolutoria e, dall'altro, non concretandosi in un accertamento del credito erariale o in una condanna dell'imputato al pagamento dell'imposta evasa, non comporta nemmeno l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, secondo la disciplina dell'"actio iudicati" dettata dall'art. 2953 cod. civ., al posto di quello trentennale previsto dall'art. 19 del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 19, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)