Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012 (Rv. 623336 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Crediti tributari - Accertamento del diritto con sentenza passata in giudicato - Termine per l'esercizio del diritto - Regime ordinario di prescrizione - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie in materia di imposte sulla fabbricazione degli oli minerali.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE
Il diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e sanzioni, quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine più breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'"actio iudicati" dettata dall'art. 2953 cod. civ. (Fattispecie relativa a crediti derivanti da fatto illecito del contribuente in materia di imposte sulla fabbricazione degli oli minerali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)