Sez. 2, Sentenza n. 2014 del 14/10/1970 (Rv. 348092 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - MEDIANTE CITAZIONE E NON MEDIANTE RICORSO - NULLITA - INSUSSISTENZA - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - MEDIANTE CITAZIONE E NON MEDIANTE RICORSO - NULLITA - INSUSSISTENZA - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - SUFFICIENZA.*
Se e vero che l'art 302 cod proc civ prescrive, per la riassunzione del processo interrotto, il ricorso al giudice da notificare all'altra parte, unitamente al decreto che stabilisce la nuova udienza di comparizione, tuttavia, se questa si ottiene con un atto di citazione, non puo dirsi nulla ed inefficace la ripresa del processo, dato che lo scopo della legge e raggiunto egualmente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)