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Sez. 3, Sentenza n. 3126 del 05/11/1971 (Rv. 354465 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - CON ATTO DI CITAZIONE ANZICHE CON COMPARSA - VALIDITA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE ANZICHE AL PROCURATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354465-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - CON ATTO DI CITAZIONE ANZICHE CON COMPARSA - VALIDITA - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE ANZICHE AL PROCURATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Gli Atti con cui si promuove la riassunzione del giudizio rimasto interrotto per una qualsiasi causa, sono normalmente costituiti da comparse. Tuttavia se la parte faccia invece ricorso alla citazione, non per questo puo ritenersi che la riassunzione sia mancata e che l'atto di citazione possa essere considerato solo come atto introduttivo di un nuovo giudizio. Quello che conta e la volonta manifesta nell'atto: se questa risulta diretta a promuovere la prosecuzione del giudizio che era stato interrotto e non ad instaurarne uno nuovo, non si puo negare che il contenuto e esattamente quello di un atto di riassunzione. Verificatasi, a seguito di questo atto, la Costituzione delle parti e la ripresa del processo, non puo avere neppure Rilevanza il fatto che esso risulti notificato alla parte e non al procuratore, ne che talune indicazioni dell'atto stesso possano apparire difettose o insufficienti. (V 2014'70, mass n 348092).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)