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Sez. 1, Sentenza n. 66 del 10/01/1977 (Rv. 383571 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PRECLUSIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - CONTENUTO NECESSARIO - AUTONOMA CITAZIONE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1977-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383571-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PRECLUSIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - CONTENUTO NECESSARIO - AUTONOMA CITAZIONE - INIDONEITA.*

Al fine di evitare l'Estinzione del processo sospeso, a norma dell'art 307 terzo comma cod proc civ, e, quindi, di far valere l'atto introduttivo del relativo giudizio quale fatto sospensivo, oltreche interruttivo, del decorso della prescrizione del diritto azionato (art 2945 secondo e terzo comma cod civ), la parte interessata deve chiedere la prosecuzione del processo medesimo, nei termini perentori fissati dalla legge, con comparsa, con ricorso, ovvero anche con citazione, purche contenente la chiara volonta di riattivare e proseguire il rapporto processuale quiescente. Al fine indicato, pertanto, non puo ritenersi idoneo un atto di citazione che sia univocamente ed oggettivamente diretto a riproporre la domanda, con l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo, a nulla rilevando che la parte attrice sia ancora nei termini per la riassunzione del primo giudizio, e che infondatamente abbia considerato preclusa la possibilita di chiederne la prosecuzione, per errore sulla decorrenza di detti termini (nella specie, consistente nel ritenere che il termine di sei mesi per la riassunzione del processo sospeso, a norma dell'art 3 cod proc pen, decorresse dalla data della cessazione della causa di sospensione, anziche dalla data della conoscenza della medesima, ai sensi dell'art 297 primo comma cod proc civ, come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimita, di cui alla sentenza n 34 del 1970 della Corte costituzionale). (V 3126/71, mass n 354465; (V 2014/70, mass n 348092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)