Sez. 1, Sentenza n. 2136 del 25/06/1968 (Rv. 334303 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MODALITA DI INQUADRAMENTO DEL DATORE DI LAVORO NELLA PERTINENTE CATEGORIA ECONOMICA - RICONDUCIBILITA NETTA AD UNA DELLE NOVE CATEGORIE STABILITE DALL'ART 33 DEL TU SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA SULLA BASE DI CRITERI DI SIMILARITA - CONSEGUENTE DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO- GIURISDIZIONE RISPETTIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO- ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 58 DEL TU SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - MANIFESTA INFONDATEZZA - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DI DELEGA N. 391 DEL 1953 - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - MODALITA DI INQUADRAMENTO DEL DATORE DI LAVORO NELLA PERTINENTE CATEGORIA ECONOMICA - RICONDUCIBILITA NETTA AD UNA DELLE NOVE CATEGORIE STABILITE DALL'ART 33 DEL TU SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA SULLA BASE DI CRITERI DI SIMILARITA - CONSEGUENTE DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO- GIURISDIZIONE RISPETTIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO- ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 58 DEL TU SUGLI ASSEGNI FAMILIARI - MANIFESTA INFONDATEZZA - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DI DELEGA N. 391 DEL 1953 - IRRILEVANZA.*
Il testo unico delle norme sugli assegni familiari - 30 maggio 1955, n. 797,- prevede due diversi modi di inquadramento del datore di lavoro nella pertinente categoria economica, a seconda che l'attivita da lui esercitata sia nettamente riconducibile in una delle nuove categorie stabilite nell'art. 33, o che, invece, ad operare codesta classificazione sia necessario, a norma del successivo art. 34, il previo decreto del ministro del lavoro, il quale individua la detta categoria sulla base di criteri di similarita. Delle due indicate ipotesi, solo la seconda configura, relativamente alla cd aggregazione del datore di lavoro alla rispettiva categoria economica, una situazione di interesse legittimo, la tutela della quale quindi deve essere richiesta al giudice amministrativo mentre, per l'art. 33, non sussistendo la necessita di un provvedimento del ministro per rendere possibile l'applicazione della legge, questa opera ex se creando posizioni giuridiche di tipico diritto soggettivo, sulle quali il magistrato ordinario esercita con pienezza di poteri la propria giurisdizione, senza che neppure debba distinguersi se ad agire sia il datore di lavoro o il prestatore d'opera. Da cio la conseguenza che, ove, in relazione alla detta materia, si verta in tema di diritti soggettivi, e manifestamente infondata la eccezione di illegittimita costituzionale dell'art. 58 dello stesso testo unico del 1955, sotto il profilo di una esclusiva devoluzione di giurisdizione al giudice ordinario, non essendo in tale ipotesi affatto violati, bensi precisamente applicati, gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Neppure ha Rilevanza, ai fini dell'accertamento della giurisdizione, la eccezione di illegittimita costituzionale della legge di delega - 22-4-1953, n. 391 -, poiche in tale ipotesi, pur venuto meno l'intero testo unico del 1955, una identica decisione sarebbe sempre possibile sulla base delle preesistenti norme, perfettamente corrispondenti agli artt 33 e 34 (art 5 RD 21-7-37, n 1239 artt 3 e 4 6-8-40, n 1278 6 DL 16-9-46, n 479 ld 17-12-47, n 1586 legge 27-3-52, n. 348), che escludono nella materia regolata ora dall'art. 33, l'Esercizio di un potere discrezionale da parte della pa, e incidono senz'altro su una posizione di diritto soggettivo.*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST., Legge 22/04/1953 num. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)