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Sez. L, Sentenza n. 4775 del 02/10/1985 (Rv. 442182 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - INQUADRAMENTO ERRONEO DI UN DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO ESENTE DA CONTRIBUZIONE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'INPS NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA - POTERE DOVERE DELL'ENTE - FORMA IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442182-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - INQUADRAMENTO ERRONEO DI UN DATORE DI LAVORO COME SOGGETTO ESENTE DA CONTRIBUZIONE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'INPS NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA - POTERE DOVERE DELL'ENTE - FORMA IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ.*

Ove l'inquadramento, operato dall'i.N.P.S., dei datori di lavoro per settori di attività, inquadramento previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 al fine della Determinazione della misura degli assegni familiari, contempli un datore di lavoro come soggetto esente da contribuzione senza che ne ricorrano i presupposti di legge, l'istituto nell'Esercizio del potere di autotutela può (e deve) procedere ad annullare il provvedimento senza particolari formalità e quindi anche con la semplice richiesta del pagamento dei contributi che presuppone l'implicito annullamento del precedente provvedimento esonerativo. (V 926/72, mass n 357189; (V 2136/68, mass n 334303).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)