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Sez. U, Sentenza n. 926 del 25/03/1972 (Rv. 357189 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CATEGORIE DEI DATORI DI LAVORO - INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO - PROVVEDIMENTO DELL'INPS - PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEL LAVORO - RISPETTIVI CARATTERI - DECRETO MINISTERIALE - ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357189-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CATEGORIE DEI DATORI DI LAVORO - INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO - PROVVEDIMENTO DELL'INPS - PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEL LAVORO - RISPETTIVI CARATTERI - DECRETO MINISTERIALE - ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA AMMINISTRATIVA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*

Il tu 30 maggio 1955 n 797 sulla disciplina degli assegni familiari stabilisce che il potere di inquadrare i datori di lavoro nell'una o nell'altra categoria contemplate dalla legge spetta sia all' INPS (art 33)che al ministro del lavoro (art 34), con la differenza che mentre il provvedimento dell' INPS assume carattere di accertamento di un rapporto intersoggettivo gia costituito ope legis(sicche le relative controversie incidono su una situazione di diritto soggettivo), il provvedimento del ministro, invece, concretandosi in una scelta operata nell'Esercizio di un potere discrezionale di natura tecnico-amministrativa, assume carattere costitutivo del rapporto medesimo(sicche le relative controversie vengono a incidere su una posizione di interesse legittimo). Pertanto quando il ministro, ancorche in Sede di decisione di ricorso contro un provvedimento dell' INPS (art 58), stabilisca con decreto a quale dei settori indicati nell'art 33 tu debba essere aggregato il datore di lavoro che non rientri oggettivamente in alcuna delle categorie elencate dal medesimo articolo, si verte senza dubbio nel campo di applicazione dell'art 34 tu, e cioe nel campo della discrezionalita amministrativa, con la conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario per le relative controversie. (V 2136'68, mass n 334303).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)