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Sez. L, Sentenza n. 2902 del 10/05/1982 (Rv. 420796 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DECRETO PRETORILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 847 DEL 1977 - SENTENZA DEL TRIBUNALE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420796-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DECRETO PRETORILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 847 DEL 1977 - SENTENZA DEL TRIBUNALE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1977 n. 847 - con la quale è stato disposto che le controversie ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, esaurita la fase sommaria, sono assoggettate al rito delle controversie individuali di lavoro - al giudizio di opposizione al decreto pretorile si applicavano le generali norme del processo civile, con la conseguenza che la sentenza resa dal tribunale a seguito dell'opposizione stessa era suscettibile di gravame davanti alla Corte di appello. (Conf 1050/76, mass n 379721).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)