Sez. 2, Ordinanza n. 5884 del 05/03/2024 (Rv. 670491-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Modificazione domanda - Da domanda di inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio - Ammissibilità - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
La modificazione della domanda originaria, da inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio, è ammissibile, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)