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Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655978-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha considerato esente da critiche la sentenza che aveva ritenuto costituisse domanda nuova ed ulteriore, rispetto a quella originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto, la richiesta declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente loro riconsegna).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)