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Sez. L, Sentenza n. 860 del 28/01/1997 (Rv. 502087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Disciplina collettiva prevedente un diverso e autonomo periodo di comporto per gli impedimenti determinati da cause di lavoro - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie relativa al C.C.N.L. per i lavoratori edili.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di assenze del lavoratore l'art. 2110 cod. civ. prevede un'ampia e generica nozione di infortunio e malattia, comprensiva anche degli impedimenti determinati da cause di lavoro; tale nozione tuttavia non è vincolante per l'autodeterminazione sindacale, ben potendo la disciplina collettiva prevedere una autonoma (e diversificata) maturazione del periodo di comporto per l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale. In tali ipotesi, pertanto, le assenze del lavoratore andranno distinte in relazione all'impedimento che le ha determinate e sottoposte alla relativa disciplina contrattuale, non potendo esse unitariamente concorrere alla consumazione del comporto per malattia "generica". (Principio affermato in relazione al C.C.N.L. dei lavoratori edili che prevede un diverso periodo di comporto per la malattia "generica" e la malattia professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)