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Sez. L, Sentenza n. 6001 del 16/06/1998 (Rv. 516519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Contratto collettivo - Clausola prevedente in modo unitario malattia e infortunio ai fini del comporto per sommatoria - Criterio legale ex art. 2110 cod. civ. - Contrasto - Esclusione - Conformità - Sussistenza - Fattispecie relativa all'art. . 74 del Ccnl 28 luglio 1988 per i dipendenti da compagnie di navigazione marittima.
Stato
decisa il 1998-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

La clausola di un contratto collettivo che, come interpretata dal giudice di merito, nell'esercizio del potere istituzionalmente riservatogli, consideri unitariamente la malattia e l'infortunio ai fini del calcolo del periodo di comporto per sommatoria, non confligge (ma al contrario si pone in sintonia) con il criterio di cui all'art. 2110 cod. civ., non distinguendosi nella normativa legale fra assenze per malattia e assenze per infortunio. (Nella fattispecie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - con riguardo all'art. 74 del Ccnl 28 luglio 1988 per i dipendenti da compagnie di navigazione marittima, aveva ritenuto che il comma nono di detto articolo, nel far riferimento, ai fini del comporto, ad assenze per malattia "od" infortunio non impedisse di sommare ai detti fini le une e le altre, rilevando come la tesi contraria si sarebbe posta in contrasto con il risultato dell'interpretazione sistematica del testo in questione a avrebbe prodotto un inammissibile raddoppio del comporto per ciascuno degli eventi considerati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)