Sez. L, Sentenza n. 4718 del 08/05/1998 (Rv. 515296 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Assenze per malattia ed infortunio - Disciplina ex art. 2110 cod. civ. - Applicabilità per entrambe - Computo unitario da parte del contratto collettivo - Ammissibilità - Autonomia collettiva - Eventuale computo differenziato per gli infortuni sul lavoro - Legittimità - Fattispecie relativa al contratto del commercio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
La malattia e l'infortunio, comportanti entrambi l'impossibilità della prestazione per causa riferibile al lavoratore (seppure a lui non imputabile), sono oggetto della medesima tutela predisposta dall'art. 2110 cod. civ., anche per quanto attiene al potere demandato all'autonomia collettiva di determinare la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro e di identificare i criteri per il calcolo del comporto; in applicazione di tale principio, così come deve ritenersi consentita una considerazione unitaria delle due situazioni ad opera delle parti stipulanti il contratto collettivo, deve ugualmente ammettersi la legittimità della previsione, nel contratto collettivo, di un'autonoma (e diversificata) maturazione del periodo di comporto per l'infortunio sul lavoro: in tale ipotesi, pertanto, le assenze per le due causali non potranno unitariamente concorrere alla consumazione del comporto per malattia "generica". (Fattispecie relativa al Ccnl per i dipendenti delle aziende commerciali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)