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Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 20/02/1984 (Rv. 433355 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - CONDIZIONI DEL SOGGETTO PRIMA E DOPO IL COMPIMENTO DELL'ATTO - RILEVANZA - IDONEITÀ DELLA PERTURBAZIONE MENTALE AD IMPEDIRE AL SOGGETTO LA VALUTAZIONE DEI PROPRI ATTI E LA FORMAZIONE DI UNA VOLONTÀ COSCIENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433355-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - CONDIZIONI DEL SOGGETTO PRIMA E DOPO IL COMPIMENTO DELL'ATTO - RILEVANZA - IDONEITÀ DELLA PERTURBAZIONE MENTALE AD IMPEDIRE AL SOGGETTO LA VALUTAZIONE DEI PROPRI ATTI E LA FORMAZIONE DI UNA VOLONTÀ COSCIENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La necessità di collegare lo stato di incapacità di intendere e di volere al momento in cui fu compiuto l'atto in relazione al quale l'indagine deve essere compiuta non esclude che si possa aver riguardo alle condizioni del soggetto prima e dopo il compimento di quell'atto, perché l'accertamento delle vicende della malattia consente di stabilire in via induttiva se, quando l'atto fu compiuto, il soggetto fosse o meno incapace. L'accertamento della idoneità della perturbazione mentale ad impedire la valutazione dei propri Atti e la formazione di una volontà cosciente è rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità se congruamente motivato. (Conf 4456/78, mass n 394119).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)