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Sez. 3, Sentenza n. 4456 del 05/10/1978 (Rv. 394119 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - CONDIZIONI DEL SOGGETTO PRIMA E DOPO IL COMPIMENTO DELL'ATTO - RILEVANZA - IDONEITA DELLA PERTURBAZIONE MENTALE AD IMPEDIRE AL SOGGETTO LA VALUTAZIONE DEI PROPRI ATTI E LA FORMAZIONE DI UNA VOLONTA COSCIENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (LIEVE TORPORE MENTALE IN SOGGETTO ARTERIOSCLEROTICO E PSICOSI MANIACO DEPRESSIVA; ESCLUSIONE DELL'INCAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE; OMESSA PROVA DELLA RILEVANZA TRANSITORIA DELLE INFERMITA).*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394119-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - CONDIZIONI DEL SOGGETTO PRIMA E DOPO IL COMPIMENTO DELL'ATTO - RILEVANZA - IDONEITA DELLA PERTURBAZIONE MENTALE AD IMPEDIRE AL SOGGETTO LA VALUTAZIONE DEI PROPRI ATTI E LA FORMAZIONE DI UNA VOLONTA COSCIENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (LIEVE TORPORE MENTALE IN SOGGETTO ARTERIOSCLEROTICO E PSICOSI MANIACO DEPRESSIVA; ESCLUSIONE DELL'INCAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE; OMESSA PROVA DELLA RILEVANZA TRANSITORIA DELLE INFERMITA).*

La necessita di collegare lo stato di incapacita di intendere e di volere, quale motivo di annullamento del negozio, al momento in cui l'atto impugnato fu compiuto non esclude che si possa aver riguardo alle condizioni del soggetto prima e dopo il compimento dell'atto, impugnato fu compiuto non esclude che si possa aver riguardo alle condizioni del soggetto prima e dopo il compimento dell'atto, poiche l'accertamento delle vicende della malattia serve ad accertare, in via induttiva, se quando fu compiuto l'atto il soggetto fosse o meno incapace. L'accertamento dell'idoneita della perturbazione mentale ad impedire al soggetto la valutazione dei propri Atti e la formazione di una volonta cosciente e rimesso al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la decisione del merito in cui si era escluso che il lieve torpore mentale in soggetto arteriosclerotico e la psicosi maniaco depressiva potessero aver determinato uno stato permanente di incapacita di intendere e di volere e si era ritenuto, di conseguenza, doversi provare che le dette infermita avessero transitoriamente provocato lo stato di incapacita naturale al momento del compimento dell'atto impugnato). (V 1123/71, mass n 351204; (V 2725/68, mass n 335309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)