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Sez. 1, Sentenza n. 4239 del 04/10/1977 (Rv. 387862 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE E DEPOSITO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1977-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387862-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE E DEPOSITO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, le Disposizioni contenute negli artt 82 ed 82'2 del DPR 16 maggio 1960 n 570 (nel testo fissato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147), in base alle quali il ricorso va notificato dopo il suo deposito nella cancelleria del giudice adito, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, non trovano applicazione con riguardo al ricorso per Cassazione, che deve essere preventivamente notificato alle controparti, nel termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, e, quindi, depositato presso la cancelleria della suprema Corte, nei dieci giorni successivi, ai sensi dell'art 82'3 primo comma del citato DPR n 570 del 1960. (V 3136/72, mass n 360919; (V 1143/71, mass n 351246).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 ter CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)