Sez. 1, Sentenza n. 1143 del 21/04/1971 (Rv. 351246 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DECRETO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - FORME.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DECRETO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - FORME.*
In materia elettorale il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 82'3 della legge 23 dicembre 1966, n 1147, va notificato alle parti nel termine di venti giorni dalla notificazione della decisione della Corte d' appello (ulteriormente abbreviato rispetto a quello di trenta giorni previsto dal coordinato disposto degli artt 82, settimo comma, del DPR 16 maggio 1960, n 570, e 36, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n 1058, ivi richiamato) prima del deposito nella cancelleria della Corte (il cui termine, previsto dall'art 369 cod proc civ in venti giorni dall'ultima notificazione, e ridotto alla meta ai sensi dell'art 82'3), ed indipendentemente dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, del quale, trovando applicazione in tale fase le norme processuali comuni, e data comunicazione alle parti a norma dell'art 377 cod proc civ, mediante consegna di biglietti di cancelleria secondo le modalita di cui all'art 136 cod proc civ. (V 3631'68, mass n 336897' 2699'68, mass n 335260).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 07/10/1947 num. 1058 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)