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Sez. 5, Sentenza n. 27621 del 21/11/2008 (Rv. 605854 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Omessa o ritardata fatturazione - Natura - Violazione di carattere sostanziale - Configurabilità - Conseguenze - Condono ex art. 52 della legge n. 413 del 1991 - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605854-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE

In tema di IVA, l'omessa o ritardata fatturazione costituisce una violazione di carattere sostanziale e non formale, posto che il momento dell'emissione della fattura è fondamentale nella previsione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, potendo incidere su di una diversa determinazione del reddito o dell'imposta, con la conseguenza che detta violazione non è condonabile ai sensi dell'art. 52, comma terzo, della legge n. 413 del 1991, potendo dar luogo ad accertamento d'ufficio o in rettifica della dichiarazione del contribuente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto mera irregolarità formale la fatturazione effettuata in ritardo, benchè nell'anno d'imposta relativo, dei compensi riscossi).

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 21, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)