Sez. 6, Sentenza n. 7381 del 09/07/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209748 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Rinuncia parziale ai motivi di impugnazione - Formulata dal difensore dell'imputato assente in mancanza di specifica procura - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenza: nullità del giudizio di appello.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., poiché in base all'art. 589, comma secondo, cod. proc. pen., la rinuncia, parziale o totale all'impugnazione deve essere fatta dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, allorché l'imputato non sia presente alla udienza, e quindi non sia ipotizzabile una sua implicita ratifica dell'operato del difensore, quest'ultimo non è legittimato a patteggiare la pena rinunciando agli altri motivi di appello. Ne consegue, in tal caso, la nullità del giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)