Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9219 del 10/04/2017 (Rv. 643953 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI | Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 – Obbligo di diligenza cessionario - Sussistenza - Elementi di tipo indiziario - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI
In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con "beneficium excussionis", ed è limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione) e nell'oggetto, con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che - ai fini della valutazione della diligenza del cessionario onde ottenere la limitazione della responsabilità rispetto all'esposizione debitoria del cedente - aveva omesso di considerare irrilevante la produzione del certificato di "carichi pendenti" da parte dello stesso cessionario, e ciò tenuto conto del rapporto di "coniugio" tra i soggetti-persona fisica titolari di cariche all'interno delle società cedente e cessionaria e della coincidenza della sede amministrativa delle stesse società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)