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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31654 del 04/12/2019 (Rv. 656478 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Obbligazioni tributarie - Art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità solidale del cessionario d’azienda - Art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità anche al conferimento di azienda - Norma di natura interpretativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656478-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

La disposizione di cui al comma 5 ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 (come aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 158 del 2015), che ha esteso la normativa speciale tributaria dettata da tale articolo in materia di responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento della stessa, ha natura di norma innovativa e trova quindi applicazione con la decorrenza indicata dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 133, della l. n. 208 del 2015. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la nuova disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2016, non fosse applicabile in relazione a conferimento di azienda intervenuto nell'anno 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 32 com. 1, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)