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Sez. 1, Sentenza n. 6289 del 26/11/1981 (Rv. 417090 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - ARTT. 269 E 270 COD. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417090-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - ARTT. 269 E 270 COD. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Gli artt. 269 e 270 cod. civ., nel nuovo testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, manifestamente non si pongono in contrasto con l'art. 30 della Costituzione, terzo e quarto comma, il quale prevede la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, e demanda al legislatore la fissazione di limiti per la ricerca della paternità atteso che la tutela della famiglia legittima, prevista dal precetto costituzionale ed assicurata con istituti quali quelli contemplati dagli artt. 252, 253 e 537 cod. civ., non può tradursi nella frapposizione di ostacoli al riconoscimento dello "status" di figlio naturale, e che i suddetti limiti non implicano la necessità di circoscrivere i casi e le prove per la dichiarazione di paternità naturale, ma solo quella di garantire riservatezza dell'indagine, nonché certezza e serietà delle prove da porre a suo fondamento. (V 213/81).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 537 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)