Sez. 5, Sentenza n. 5824 del 13/04/2012 (Rv. 622122 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazione di cui all'art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità - Ai soli trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Le agevolazioni in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali previste dall'art. 33, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano ai soli "trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione", in quanto l'art. 36, comma 15, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha espressamente disposto che "l'art. 33, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000 è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti" sopra precisati, così precludendo ogni interpretazione estensiva della norma di favore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 233 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)