Sez. 5, Sentenza n. 29612 del 29/12/2011 (Rv. 621042 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazione di cui all'art. 33 della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità - Requisiti - Utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dal trasferimento - Norma - Condizione risolutiva del beneficio fiscale - Configurabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel prescrivere che "i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, siano soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa", sottopone il beneficio fiscale in esame alla condizione risolutiva, e non meramente sospensiva, che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)