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Sez. L, Sentenza n. 7254 del 13/07/1990 (Rv. 468227 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RETRIBUZIONE EFFETTIVA INFERIORE A QUELLA DOVUTA PER LEGGE O PER CONTRASTO - ESCLUSIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI SPECIFICA DOMANDA DI PAGAMENTO DI UN MAGGIORE COMPENSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468227-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RETRIBUZIONE EFFETTIVA INFERIORE A QUELLA DOVUTA PER LEGGE O PER CONTRASTO - ESCLUSIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI SPECIFICA DOMANDA DI PAGAMENTO DI UN MAGGIORE COMPENSO - IRRILEVANZA.*

Qualora il compenso percepito dal lavoratore in base al contratto individuale o di fatto risulti inferiore alla retribuzione stabilita della legge o da contratto collettivo o aziendale applicabile al singolo rapporto (perché munito di efficacia erga omnes, ovvero perché vincolante le parti sotto il profilo dell'iscrizione all'associazione sindacale stipulante ovvero dell'adesione esplicita o implicita alla relativa disciplina), i contributi assicurativi dovuti dal datore di lavoro all'istituto previdenziale o assistenziale vanno computati sulla base di questa ultima retribuzione, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore interessato abbia, a sua volta, avanzato specifiche domande in ordine al pagamento di un maggior compenso. (V 3866/87, mass n 452730; (V 3848/87, mass n 452724).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)