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Sez. L, Sentenza n. 3866 del 17/04/1987 (Rv. 452730 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - BASE IMPONIBILE - SOMME VERSATE DALLA SOCIETÀ OLIVETTI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ INTERNA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452730-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - BASE IMPONIBILE - SOMME VERSATE DALLA SOCIETÀ OLIVETTI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ INTERNA - INCLUSIONE.*

Ai sensi dell'ampia formulazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che considera retribuzione imponibile ai fini previdenziali - salve le eccezioni tassativamente previste dallo stesso articolo - qualsiasi erogazione che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, sussiste il diritto dell'i.N.A.I.L. al pagamento dei contributi assicurativi sulle somme versate dalla società olivetti al fondo di solidarietà interna, trattandosi di versamenti originati da obblighi assunti in Sede di contrattazione collettiva e commisurati all'importo della retribuzione ed essendo per contro irrilevanti sia la mera eventualità delle prestazioni di detto fondo, sia la circostanza che questo non sia gestito né dalla società né dai lavoratori sia, infine, il fatto che destinatari degli interventi dello stesso fondo possano essere anche persone diverse dai dipendenti e che questi non siano i diretti percettori dei versamenti stessi. (V 1546/86, mass n 444920; (V 6053/84, mass n 437714; (V 6501/83, mass n 431228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)