diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3848 del 17/04/1987 (Rv. 452724 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO DEI CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - RIMBORSO A PIÈ DI LISTA - ESCLUSIONE - INDENNITÀ FISSA LIQUIDATA FORFETTARIAMENTE - ESTENSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RIMBORSO DI SPESE DI BENZINA SOSTENUTE DA LAVORATORI CON MANSIONI DI PRODUTTORI CON USO DI PROPRIO MEZZO DI LOCOMOZIONE PER LE VISITE AI CLIENTI.*
Stato
decisa il 1987-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452724-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO DEI CONTRIBUTI - BASE IMPONIBILE - RIMBORSO A PIÈ DI LISTA - ESCLUSIONE - INDENNITÀ FISSA LIQUIDATA FORFETTARIAMENTE - ESTENSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RIMBORSO DI SPESE DI BENZINA SOSTENUTE DA LAVORATORI CON MANSIONI DI PRODUTTORI CON USO DI PROPRIO MEZZO DI LOCOMOZIONE PER LE VISITE AI CLIENTI.*

In tema di Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, il rimborso spese, escluso (ex art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153) dalla retribuzione assoggettata a contribuzione, non è soltanto il rimborso a piè di lista, ma può consistere anche in un'indennità fissa liquidata forfettariamente, sempre che siano provati in maniera rigorosa il nesso causale e la corrispondenza quantitativa tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione della prestazione lavorativa (od in occasione della stessa) e la somma corrispostagli dal datore di lavoro; mentre, solo in caso di dubbio, opera la presunzione di onerosità secondo cui deve essere compreso nella retribuzione ogni elemento patrimoniale di incerta natura. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che non rientrasse nella retribuzione imponibile un'indennità corrisposta a titolo di rimborso forfettario delle spese di benzina in favore di lavoratori che, per espletare le loro mansioni di produttori, erano tenuti a visitare sistematicamente i clienti con il proprio mezzo di locomozione e a sostenere un esborso per l'acquisto della benzina quantitativamente riferibile all'indennità percepita). (V 6500/83, mass n 431227).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)