Sez. 2, Sentenza n. 2091 del 17/07/1973 (Rv. 365266 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
La facolta prevista dall'art 213 cod proc civ di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione si risolve in un potere meramente discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio, anche quando il giudice non abbia motivato al riguardo, non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 3538/72, mass n 361494).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)