Sez. 2, Sentenza n. 1485 del 09/03/1979 (Rv. 397834 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA RELATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA RELATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione costituisce non un Obbligo, bensi una facolta meramente discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non e sindacabile in Sede di legittimita, ancorche il giudice sia stato sollecitato dalla parte e ne abbia disatteso l'istanza senza spiegare le ragioni che lo abbiano indotto a non fare uso di tale facolta. (Conf 2091/73, mass n 365266).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)