Sez. 1, Sentenza n. 3538 del 07/12/1972 (Rv. 361494 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La facolta prevista dall'art 213 cod proc civ di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione si risolve in un potere meramente discrezionale del giudice di merito, che non puo essere considerato costitutivo dell'Onere probatorio incombente alla parte, ed il cui mancato Esercizio, anche quando il giudice non abbia motivato al riguardo, non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2381'70, mass n 348612).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)