Sez. 3, Sentenza n. 830 del 18/01/2006 (Rv. 587145 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Condizione di proponibilità della domanda - Configurazione - Onere relativo - Estensione alla domanda riconvenzionale - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, sussiste, oltre che a carico dell'attore che agisce in via principale in giudizio, anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale, secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 36 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in difetto dell'assolvimento di tale condizione, quest'ultima domanda deve essere dichiarata improponibile.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)