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Sez. 3, Sentenza n. 10017 del 24/06/2003 (Rv. 564519 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Onere relativo - A carico dell'attore e a carico del convenuto proponente domanda riconvenzionale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Estensione al convenuto proponente una mera eccezione - Esclusione - Conseguenze in tema di verifica della sussistenza dell'onere del convenuto di previo esperimento del tentativo di conciliazione - Accertamento della configurabilità nelle difese del convenuto di una domanda riconvenzionale - Necessità - Elemento distintivo della eccezione rispetto alla domanda riconvenzionale -.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564519-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che propone una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongono al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza, dovendosi invece escludersi che tale onere possa gravare sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso proprio, negando fondamento alla pretesa di controparte; una diversa interpretazione contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che, in tal caso, il giudice dovrebbe, da un lato, dichiarare improponibile la eccezione del convenuto, in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione, e, dall'altro, accogliere sempre la domanda dell'attore, in mancanza di qualsivoglia difesa di controparte, solo perché quest'ultimo, prima di proporla, ed a prescindere dalla sua eventuale infondatezza, abbia esperito il tentativo di conciliazione. Ne consegue che, al fine di verificare se nel caso concreto sussista l'onere a carico del convenuto di richiedere previamente l'esperimento del tentativo di conciliazione, occorre che il giudice di volta in volta accerti se le difese svolte dal convenuto integrino o meno una domanda riconvenzionale, tenendo conto che l'elemento distintivo della eccezione (anche riconvenzionale) rispetto alla domanda riconvenzionale risiede non già nella natura del diritto fatto valere dal convenuto, ma nel fine che questi si propone, e cioè nel contenuto della sua istanza processuale, dovendosi ravvisare la configurabilità di una domanda riconvenzionale nella sola ipotesi in cui questa tenda ad un risultato concreto ulteriore rispetto al semplice rigetto della domanda avversaria, consistente nella richiesta, con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)