Sez. 4, Sentenza n. 12223 del 03/02/2015 Ud. (dep. 22/03/2016) Rv. 266385 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di operatività - Luogo di lavoro - Nozione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad un vano tecnico posto sul controsoffitto di un'aula scolastica ed il cui crollo, a causa anche del sovraccarico del materiale ivi depositato, aveva determinato il decesso di uno studente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)