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Sez. 4, Sentenza n. 12223 del 03/02/2015 Ud. (dep. 22/03/2016) Rv. 266385 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di operatività - Luogo di lavoro - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266385-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad un vano tecnico posto sul controsoffitto di un'aula scolastica ed il cui crollo, a causa anche del sovraccarico del materiale ivi depositato, aveva determinato il decesso di uno studente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)