Sez. U, Sentenza n. 567 del 10/08/2000 (Rv. 539400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sequestro giudiziario adottato con ordinanza del Commissario agli usi civici - Insussistenza dei requisiti formali e sostanziali delle sentenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Estraneità del destinatario del provvedimento al procedimento principale - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., nei confronti di un provvedimento di sequestro giudiziario, adottato nel corso di un procedimento da un Commissario regionale agli usi civici, il quale, emesso con ordinanza, sia privo sia dei requisiti formali delle sentenze, prescritti dall'art. 132 cod. proc. civ., sia di quelli sostanziali della definitività e della decisorietà; né in senso contrario rileva la qualità di terzo del ricorrente, data la tutela al medesimo riconosciuta nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)