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Sez. 1, Sentenza n. 1709 del 11/07/1967 (Rv. 328550 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - INTERVENTO DEL TERZO PROPRIETARIO DEL BENE SEQUESTRATO - AMMISSIBILITA - ANCHE NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1967-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328550-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - INTERVENTO DEL TERZO PROPRIETARIO DEL BENE SEQUESTRATO - AMMISSIBILITA - ANCHE NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*

Chi deduce di essere titolare di un diritto su un bene assoggettato a sequestro ha interesse ad intervenire, a norma degli artt. 100 e 105 cod.proc.civ., nel processo di convalida allo scopo di far riconoscere il suo diritto sulla cosa e, quindi, di fare immediatamente dichiarare invalido il sequestro stesso perche eseguito su un bene non appartenente al debitore, senza dover attendere la conversione del sequestro in pignoramento per esperire solo allora l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 cod.proc.civ. tale facolta va riconosciuta non solo nel giudizio di primo grado, ma anche in appello, giacche a giustificare l'intervento, a norma del combinato disposto degli artt. 344 e 404 cod.proc.civ., e sufficiente la sussistenza di un diritto proprio dell'interveniente suscettibile di essere pregiudicato, anche solo indirettamente, dalla decisione della controversia in corso mediante l'affermazione di fatti che potrebbero costituire un ostacolo alle ragioni dello stesso interveniente, qualora egli intendesse successivamente farle valere e siffatto pregiudizio indubbiamente sussiste, allorche l'interveniente deduca di essere titolare del bene che, invece secondo le deduzioni del sequestrante ed eventualmente anche del sequestrato, apparterrebbe invece a quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)