Sez. 1, Sentenza n. 14 del 05/01/1984 (Rv. 432261 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - CONVENZIONI STIPULATE TRA I CONIUGI PRIMA DELL'OMOLOGAZIONE - VALIDITÀ - ESCLUSIONE - RIPRODUZIONE NEL VERBALE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - CONVENZIONI STIPULATE TRA I CONIUGI PRIMA DELL'OMOLOGAZIONE - VALIDITÀ - ESCLUSIONE - RIPRODUZIONE NEL VERBALE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE - NECESSITÀ.*
Nel procedimento di separazione consensuale, il regolamento concordato tra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione. Pertanto, la clausola con cui i coniugi, al di fuori del procedimento di separazione, determinano l'Obbligo delle contribuzioni patrimoniali nei loro rapporti o verso i figli, ove non sia riprodotta nel verbale omologato dal tribunale, ai sensi degli artt. 158 cod. civ. e 711 cod. proc. civ., è inefficace, a prescindere dalla inclusione o meno nel ricorso per separazione, se le parti non l'abbiano espressamente richiamato, dovendo ritenersi assorbita delle clausole incluse invece nel verbale. (contra 2859/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)