Sez. 1, Sentenza n. 5829 del 11/06/1998 (Rv. 516375 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Accordi tra coniugi successivi all'omologazione della separazione ovvero all'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 cod. proc. civ. - Contenuto modificativo delle disposizioni dell'autorità giudiziaria - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 cod. proc. civ., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 cod. civ., devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ex art. 710 cod. proc. civ., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 cod. civ. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)