Sez. 1, Sentenza n. 9287 del 18/09/1997 (Rv. 508115 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Efficacia dell'accordo delle parti - Condizioni - Intervenuta omologazione dello stesso - Convenzioni stipulate tra i coniugi prima dell'accordo poi omologato o coevamente ad esso - Validità - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. Ne consegue che le pattuizioni convenute antecedentemente o contemporaneamente all'accordo omologato sono operanti solo se si collochino in una posizione di autonomia in quanto non immediatamente riferibili né collegate al contenuto necessario del regime di separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)