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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 211 del 1982

Decisione
decisa il 1982-11-30, depositata il 1982-12-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:211
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14568

  • Contratti agrari
  • Affitto di fondi rustici
  • Canone
  • Provvisoria determinazione dei canoni di affitto secondo criteri già censurati dalla corte
  • Asserita violazione dei principi relativi agli effetti delle pronunce di declaratoria di illegittimità costituzionale
  • Ius superveniens: nuova disciplina dei contratti agrari
  • Necessità di nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, nella parte in cui, determinando provvisoriamente i canoni di affitto dei fondi rustici sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sarebbero affetti dagli stessi vizi già rilevati nei confronti di quest'ultima dalla Corte costituzionale e violerebbero altresì l'art. 136 Cost., protraendo l'efficacia di norme dichiarate costituzionalmente illegittime. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di remissione è entrata infatti in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, che reca una nuova disciplina dei contratti agrari e prevede forme di conguaglio dei canoni per le annate agrarie trascorse, a partire dall'annata 1970-71, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 153/1977. O. n. 251/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595 (Affitto dei fondi rustici) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Brindisi il 2 dicembre 1981, dal Tribunale di Larino il 30 marzo 1982 e dal Tribunale di Salerno il 22 gennaio 1982 e il 20 gennaio 1982 (due ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 129, 298, 319, 320 e 321 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 199, 269 e 283 del 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che i Tribunali di Brindisi, Larino e Salerno hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, nella parte in cui, determinando provvisoriamente i canoni di affitto dei fondi rustici sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, Sarebbero affetti dagli stessi vizi già rilevati nei confronti di quest'ultima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 153 del 1977 e violerebbero altresì l'art. 136 della Costituzione, protraendo l'efficacia di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.
punto 2
Considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, che reca una nuova disciplina dei contratti agrari e prevede forme di conguaglio dei canoni per le annate agrarie trascorse, a partire dall'annata 1970-1971; che occorre quindi restituire gli atti per il riesame della rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Brindisi, Larino e Salerno. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982. F.to LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze