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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 251 del 1982

Decisione
decisa il 1982-12-20, depositata il 1982-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:251
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14582

  • Contratti agrari
  • Affitto di fondi rustici
  • Canone
  • Determinazione, adeguamento e corresponsione dei canoni
  • Questione sollevata in riferimento alla sent. n. 153/1977 ed ai principi sugli effetti delle pronunce di declaratoria di illegittimità costituzionale
  • Ius uperveniens
  • Più completa disciplina della materia
  • Necessità di un nuovo esame della rilevanza
  • Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con precedente decisione ed all'art. 136 Cost., essendo entrata in vigore successivamente alla pronuncia delle ordinanze di remissione la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa in tema di determinazione, adeguamento e corresponsione dei canoni di affitto dei fondi rustici, rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni. - s. n. 153/1977. O. n. 211/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176 (affitto dei fondi rustici), anche in relazione all'art. unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 giugno 1978 dal Tribunale di Vigevano - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Damovi Sandro e Tempella Antonio, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979; 2) ordinanza emessa il 26 maggio 1978 dal Tribunale di Torino - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Mosso Maria ed altri e Valenza Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979; 3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di Caltanissetta - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Malaponti Biagio ed altro e Musarra Salvatore ed altro, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980; 4) ordinanza emessa il 20 gennaio 1982 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Pellegrino Pasquale e D'Apice Pasquale, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982; 5) ordinanza emessa il 24 marzo 1982 dalla Corte d'appello di Napoli - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Spiezia Antonio e Sorgente Filippo - iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
punto 1
ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 153/77 ed all'art. 136 della Costituzione;
punto 2
considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni prospettate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze