Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 20/04/1994 (Rv. 486295 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - In genere | Approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore - Deliberazione dell'assemblea condominiale - Impugnazione da parte dei condomini assenti e dissenzienti - Termine ex art. 1137 terzo comma cod. civ. - Azione individuale ex art. 1418 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - In genere
Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ. la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 comma terzo cod. civ. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)