Sez. L, Sentenza n. 5154 del 07/10/1982 (Rv. 423027 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ORDINARNE IL DEPOSITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DA PARTE DELL'APPELLANTE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE NEL MERITO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ORDINARNE IL DEPOSITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DA PARTE DELL'APPELLANTE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE NEL MERITO - NECESSITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, il mancato deposito, ad opera dello appellante, della sentenza impugnata (al pari del mancato deposito del fascicolo di parte o della mancata o tardiva restituzione dello stesso) non comporta l'improcedibilità del gravame, ma l'Obbligo per il giudice - che non possa altrimenti supplire a tale Mancanza al fine di stabilire la fondatezza della domanda o i limiti della impugnazione nonché l'acquiescenza tacita eventualmente verificatasi - di ordinare all'appellante, a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., il deposito della documentazione necessaria, e, in particolare, della sentenza appellata (che non può considerarsi nuovo mezzo di prova in relazione al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.), con la conseguenza del rigetto della impugnazione nel merito, qualora detto ordine non venga adempiuto. (V 3337/78, mass n 392772; (Conf 2209/81, mass n 412946; (Conf 4881/78, mass n 394591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)