Sez. L, Sentenza n. 1595 del 03/03/1983 (Rv. 426435 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEROGA ALL'ART. 348 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DEROGA ALL'ART. 348 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Nel rito del lavoro la Costituzione dell'appellante richiede il solo deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale e non anche il deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, la omissione del quale non comporta, pertanto, l'improcedibilità dello appello, a differenza di quanto stabilito dall'art. 348 cod. proc. civ. per il rito ordinario, ma, eventualmente, la sua reiezione nel merito per difetto di prova qualora i suddetti Atti siano necessari ai fini del suo accoglimento e non siano già acquisiti attraverso il fascicolo di ufficio o quello dell'appellato. (V 5154/82, mass n 423027; (V 2750/80, mass n 406526; (Conf 3337/78, mass n 392772).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)