Sez. U, Sentenza n. 3337 del 06/07/1978 (Rv. 392772 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEROGA ALL'ART 347 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DEROGA ALL'ART 347 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA.*
La norma di cui all'art 347 secondo comma cod proc civ, la quale impone all'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, trova deroga, nelle controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nel disposto dell'art 434 cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), che esaurisce la disciplina della Costituzione dell'appellante medesimo con la previsione del solo Obbligo di deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale. (V 3791/76, mass n 382488).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)